Art. 12. 1. Per l'esercizio finanziario 1995 la presente legge non comporta nuovi oneri a carico del bilancio regionale. 2. Per gli esercizi successivi gli oneri graveranno sul pertinente capitolo 011523 denominato: "Provvidenze per lo sviluppo delle Autonomie e dei poteri locali", il cui stanziamento sara' determinato dalle annuali leggi di bilancio, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 29 dicembre 1977, n. 81. Il Commissario di Governo ha segnalato: "Errore materiale all'art. 12 comma 1, laddove il riferimento all'esercizio finanziario 1995 deve correttamente intendersi 1996".