Art. 12.
 
  1. Per l'esercizio finanziario 1995 la presente legge non  comporta
nuovi oneri a carico del bilancio regionale.
  2.  Per gli esercizi successivi gli oneri graveranno sul pertinente
capitolo  011523  denominato:  "Provvidenze  per  lo  sviluppo  delle
Autonomie e dei poteri locali", il cui stanziamento sara' determinato
dalle  annuali leggi di bilancio, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 29
dicembre 1977, n. 81.
  Il Commissario di Governo ha segnalato: "Errore materiale  all'art.
12  comma  1,  laddove  il riferimento all'esercizio finanziario 1995
deve correttamente intendersi 1996".