Art. 3. 1. Le Associazioni di cui all'art. 1 si attivano perche' gli Enti locali della Regione possano accedere, tempestivamente, alle informazioni e all'attivita' di consulenza e assistenza del Settore Enti Locali della Giunta regionale. 2. La Giunta regionale promuove forme di collaborazione con le predette Associazioni, anche al fine della realizzazione di una Rivista regionale sui problemi delle Autonomie locali che sara' curata dal Settore Enti Locali della Giunta regionale - Servizio Decentramento e Deleghe - Ufficio Autonomie locali e Finanza locale - in collaborazione con il Servizio Stampa e Informazione della Giunta regionale.