Art. 3.
 
  1. Le Associazioni di cui all'art. 1 si attivano perche'  gli  Enti
locali   della   Regione   possano  accedere,  tempestivamente,  alle
informazioni e all'attivita' di consulenza e assistenza  del  Settore
Enti Locali della Giunta regionale.
  2.  La  Giunta  regionale  promuove  forme di collaborazione con le
predette Associazioni, anche  al  fine  della  realizzazione  di  una
Rivista  regionale  sui  problemi  delle  Autonomie  locali che sara'
curata dal Settore Enti Locali  della  Giunta  regionale  -  Servizio
Decentramento e Deleghe - Ufficio Autonomie locali e Finanza locale -
in  collaborazione con il Servizio Stampa e Informazione della Giunta
regionale.