Art. 3.
                        Modalita' e Priorita'
 
  Al fine di  realizzare  gli  obiettivi  di  cui  all'art.  2  della
presente  legge  e'  autorizzata  l'effettuazione di spese per studi,
progetti,  consulenze,  iniziative,     interventi,   partecipazioni,
infrastrutture,  attrezzature,  impianti, servizi, centri di gestione
dei  servizi  e  quanto  altro  necessario  per  ottenere  gli  scopi
prefissati.
  Sara'  data  priorita'  di esecuzione ai progetti che rientrano nei
campi della teleinformazione, della  telemedicina,  della  formazione
professionale in presenza e a distanza e del telelavoro.