Art. 3. Modalita' e Priorita' Al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'art. 2 della presente legge e' autorizzata l'effettuazione di spese per studi, progetti, consulenze, iniziative, interventi, partecipazioni, infrastrutture, attrezzature, impianti, servizi, centri di gestione dei servizi e quanto altro necessario per ottenere gli scopi prefissati. Sara' data priorita' di esecuzione ai progetti che rientrano nei campi della teleinformazione, della telemedicina, della formazione professionale in presenza e a distanza e del telelavoro.