Art. 8.
      Istituzione del Servizio alla Societa' dell'Informazione
 
  Per  l'attuazione  della  presente  legge   la   Giunta   regionale
istituisce un Servizio, per la Societa' dell'Informazione all'interno
del Dipartimento Programmazione Economica, che  svolge le funzioni di
coordinamento,   stimolo,  elaborazione  di  direttive,  vigilanza  e
controllo delle norme, procedure e obblighi derivanti dalla  presente
legge.
  Il  Servizio sulla base dei criteri indicati dalla presente legge e
specificati in sede di regolamento provvede  alla  istruttoria  delle
domande e alla erogazione dei contributi.
  Viene  altresi'  istituito  un  "Forum  Regionale  permanente sulla
Societa' dell'Informazione", di cui fanno parte rappresentanti  della
Pubblica Amministrazione, rappresentanti delle parti sociali soggetti
competenti  in  materia,  che  avra' lo scopo di valutare lo stato di
avanzamento del processo di diffusione e integrazione della "Societa'
dell'Informazione", cosi' come definita dal programma regionale.
Il Forum potra' organizzare: seminari  e  convegni;  presentare,  con
cadenza  annuale,  una  relazione  con  le  proprie  considerazioni e
indicazioni alla Giunta regionale e formulare ogni altro progetto che
riterra'  utile  allo  sviluppo  della   societa'   dell'informazione
proponendolo al Servizio con la presente legge.