Art. 8. Istituzione del Servizio alla Societa' dell'Informazione Per l'attuazione della presente legge la Giunta regionale istituisce un Servizio, per la Societa' dell'Informazione all'interno del Dipartimento Programmazione Economica, che svolge le funzioni di coordinamento, stimolo, elaborazione di direttive, vigilanza e controllo delle norme, procedure e obblighi derivanti dalla presente legge. Il Servizio sulla base dei criteri indicati dalla presente legge e specificati in sede di regolamento provvede alla istruttoria delle domande e alla erogazione dei contributi. Viene altresi' istituito un "Forum Regionale permanente sulla Societa' dell'Informazione", di cui fanno parte rappresentanti della Pubblica Amministrazione, rappresentanti delle parti sociali soggetti competenti in materia, che avra' lo scopo di valutare lo stato di avanzamento del processo di diffusione e integrazione della "Societa' dell'Informazione", cosi' come definita dal programma regionale. Il Forum potra' organizzare: seminari e convegni; presentare, con cadenza annuale, una relazione con le proprie considerazioni e indicazioni alla Giunta regionale e formulare ogni altro progetto che riterra' utile allo sviluppo della societa' dell'informazione proponendolo al Servizio con la presente legge.