Art. 3.
           Integrazione della L.R. 1 dicembre 1979, n. 45
 
  1.  Nel  Capo III del Titolo III della L.R. 1 dicembre 1979, n. 45,
prima dell'art. 42 e' inserito il seguente titolo:
  "Art. 41-bis. - 1. Ferma restando la destinazione dei fondi di  cui
alla  legge  30 maggio 1995 n. 204, cosi' come attuata dalla L.R.  12
dicembre 1995 n.  58,  le  risorse  finanziarie  per  il  servizi  di
trasporto pubblico locale derivanti dal fondo dello Stato di cui alla
legge  10  aprile  1981  n.  151,  e  da  contributi e fonti di altri
soggetti pubblici e privati, possono essere destinate  alle  aziende,
alle  imprese  e  agli  Enti  locali  esercenti,  oltre  che  per  il
miglioramento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale, al fine di
raggiungere, mantenere o  migliorare  una  sana  gestione  economica,
considerare  tutte le linee di trasporto utilmente e convenientemente
esercitate nel loro complesso".