Art. 3. Integrazione della L.R. 1 dicembre 1979, n. 45 1. Nel Capo III del Titolo III della L.R. 1 dicembre 1979, n. 45, prima dell'art. 42 e' inserito il seguente titolo: "Art. 41-bis. - 1. Ferma restando la destinazione dei fondi di cui alla legge 30 maggio 1995 n. 204, cosi' come attuata dalla L.R. 12 dicembre 1995 n. 58, le risorse finanziarie per il servizi di trasporto pubblico locale derivanti dal fondo dello Stato di cui alla legge 10 aprile 1981 n. 151, e da contributi e fonti di altri soggetti pubblici e privati, possono essere destinate alle aziende, alle imprese e agli Enti locali esercenti, oltre che per il miglioramento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale, al fine di raggiungere, mantenere o migliorare una sana gestione economica, considerare tutte le linee di trasporto utilmente e convenientemente esercitate nel loro complesso".