Art. 4.
                          Norma transitoria
 
  1. In via transitoria, e comunque per un periodo non  superiore  ad
un  anno dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni
dell'art. 41 bis della L.R. n. 45 del 1979 possono  essere  applicate
anche  ai  procedimenti  ancora in corso e non ancora definitivamente
conclusi all'atto dell'entrata in vigore della stessa.