Art. 4. Norma transitoria 1. In via transitoria, e comunque per un periodo non superiore ad un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni dell'art. 41 bis della L.R. n. 45 del 1979 possono essere applicate anche ai procedimenti ancora in corso e non ancora definitivamente conclusi all'atto dell'entrata in vigore della stessa.