Art. 5.
                       Dichiarazione d'urgenza
 
  1. La presente legge e' dichiarata  urgente  ai  sensi  e  per  gli
effetti  dell'art.  127  della  Costituzione  e  dell'art.  31  dello
Statuto. Essa entra in vigore il giorno successivo  alla  data  della
sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
  La   presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla  osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
   Bologna, 14 ottobre 1996
                              LA FORGIA