Art. 2.
        Modifiche all'art. 7 della L.R. 8 aprile 1994, n. 15
 
  1. Il comma 2 dell'art. 7 della  L.R.  n.  15  del  1994  e'  cosi'
sostituito:
  "2.  I  piani  urbani  del  traffico  e relativi aggiornamenti sono
adottati e approvati con le procedure di cui all'art. 21 della L.R. 7
dicembre 1978, n. 47, come modificato dall'art. 16 della L.R.  23/80,
recante  norme  in  materia  di  tutela e uso del territorio, qualora
contengano previsioni aventi valore di variante al PRG  nel  caso  di
cui  all'art.   4, lettera a) della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, come
sostituito dall'art. 12 della L.R. 6/95".
  2. Il comma 3 dell'art. 7 della L.R. n. 15 del 1994  e'  sostituito
dai seguenti:
  "3.  L'approvazione  dei  piani  urbani del traffico e' subordinata
alla preventiva  verifica  di  coerenza  con  i  piani  territoriali,
urbanistici,   attuativi  e  di  settore  da  parte  della  Provincia
territorialmente competente qualora la Provincia  si  sia  dotata  di
piani  del  traffico  per  la  viabilita' extraurbana o di specifiche
norme e indirizzi riguardanti la  mobilita'  urbana  all'interno  dei
propri strumenti programmatori.
  3-bis.  Tale verifica si effettua comunque nei casi di cui al comma
2.
  3-ter.  In attesa che le Provincie si dotino del piano territoriale
di coordinamento, la verifica di cui al  comma  3-bis  e'  effettuata
dalla Giunta regionale.
  3-quater.  A  tal fine, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 30 gennaio
1995, n. 6, il piano territoriale  infraregionale,  qualora  vigente,
esplica   gli   effetti   del  piano  territoriale  di  coordinamento
provinciale.".