Art. 2. Modifiche all'art. 7 della L.R. 8 aprile 1994, n. 15 1. Il comma 2 dell'art. 7 della L.R. n. 15 del 1994 e' cosi' sostituito: "2. I piani urbani del traffico e relativi aggiornamenti sono adottati e approvati con le procedure di cui all'art. 21 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, come modificato dall'art. 16 della L.R. 23/80, recante norme in materia di tutela e uso del territorio, qualora contengano previsioni aventi valore di variante al PRG nel caso di cui all'art. 4, lettera a) della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, come sostituito dall'art. 12 della L.R. 6/95". 2. Il comma 3 dell'art. 7 della L.R. n. 15 del 1994 e' sostituito dai seguenti: "3. L'approvazione dei piani urbani del traffico e' subordinata alla preventiva verifica di coerenza con i piani territoriali, urbanistici, attuativi e di settore da parte della Provincia territorialmente competente qualora la Provincia si sia dotata di piani del traffico per la viabilita' extraurbana o di specifiche norme e indirizzi riguardanti la mobilita' urbana all'interno dei propri strumenti programmatori. 3-bis. Tale verifica si effettua comunque nei casi di cui al comma 2. 3-ter. In attesa che le Provincie si dotino del piano territoriale di coordinamento, la verifica di cui al comma 3-bis e' effettuata dalla Giunta regionale. 3-quater. A tal fine, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 30 gennaio 1995, n. 6, il piano territoriale infraregionale, qualora vigente, esplica gli effetti del piano territoriale di coordinamento provinciale.".