Art. 2.
 
  1.  La  Direzione  regionale  per  le  autonomie  locali esamina le
domande di contributo finanziario e sottopone alla  Giunta  regionale
una  proposta  di  riparto  dei finanziamenti, sentita la Commissione
regionale per le pari opportunita' tra uomo e donna, istituita  dalla
legge regionale 21 maggio 1990, n. 23.
  2.  Nel  riparto  dei finanziamenti si tiene conto della natura dei
progetti dando priorita' a quelli:
   a) volti a coordinare gli orari  dei  servizi  pubblici  sanitari,
sociali,  assistenziali  ed  educativi  garantendone l'accesso sia ai
lavoratori ed alle lavoratrici che alle persone  sole  con  minori  a
carico;
   b)  volti  a  riorganizzare  gli  orari  dei  servizi di trasporto
pubblico al fine di soddisfare le esigenze di mobilita' dei portatori
di handicap, delle persone anziane o ammalate  e  delle  persone  con
bambini;
   c)  volti  a conseguire l'obiettivo di organizzare gli orari degli
uffici, di servizi e delle attivita' pubbliche di sportello  al  fine
di  non  coincidere,  per  almeno  due giorni alla settimana, con gli
orari della maggioranza delle attivita' lavorative.
  3. E'  considerato  quale  criterio  sussidiario  di  priorita'  la
compartecipazione del Comune o di altri soggetti alla spesa prevista.
  4.  Il  parere della Commissione regionale per le pari opportunita'
tra uomo e donna e' richiesto entro  venti  giorni  dall'acquisizione
della   documentazione   integrativa   eventualmente   occorrente  e,
comunque, entro il 20 novembre di ogni anno.
  5. Il parere di cui al comma  4  e'  reso  nei  termini  e  con  le
modalita' di cui all'articolo 3, comma 6, della legge regionale n. 23
del 1990.