Art. 2. 1. La Direzione regionale per le autonomie locali esamina le domande di contributo finanziario e sottopone alla Giunta regionale una proposta di riparto dei finanziamenti, sentita la Commissione regionale per le pari opportunita' tra uomo e donna, istituita dalla legge regionale 21 maggio 1990, n. 23. 2. Nel riparto dei finanziamenti si tiene conto della natura dei progetti dando priorita' a quelli: a) volti a coordinare gli orari dei servizi pubblici sanitari, sociali, assistenziali ed educativi garantendone l'accesso sia ai lavoratori ed alle lavoratrici che alle persone sole con minori a carico; b) volti a riorganizzare gli orari dei servizi di trasporto pubblico al fine di soddisfare le esigenze di mobilita' dei portatori di handicap, delle persone anziane o ammalate e delle persone con bambini; c) volti a conseguire l'obiettivo di organizzare gli orari degli uffici, di servizi e delle attivita' pubbliche di sportello al fine di non coincidere, per almeno due giorni alla settimana, con gli orari della maggioranza delle attivita' lavorative. 3. E' considerato quale criterio sussidiario di priorita' la compartecipazione del Comune o di altri soggetti alla spesa prevista. 4. Il parere della Commissione regionale per le pari opportunita' tra uomo e donna e' richiesto entro venti giorni dall'acquisizione della documentazione integrativa eventualmente occorrente e, comunque, entro il 20 novembre di ogni anno. 5. Il parere di cui al comma 4 e' reso nei termini e con le modalita' di cui all'articolo 3, comma 6, della legge regionale n. 23 del 1990.