Art. 3. 1. L'ammontare massimo dei finanziamenti e' determinato nella misura del cento per cento della spesa prevista e, comunque, entro il limite di lire cinquanta milioni per ogni progetto. 2. I finanziamenti sono erogati in via anticipata nella misura del sessanta per cento del contributo concesso ed a rendiconto nella misura del restante quaranta per cento.