Art. 3.
 
  1.  L'ammontare  massimo  dei  finanziamenti  e'  determinato nella
misura del cento per cento della spesa prevista e, comunque, entro il
limite di lire cinquanta milioni per ogni progetto.
  2. I finanziamenti sono erogati in via anticipata nella misura  del
sessanta  per  cento  del  contributo  concesso ed a rendiconto nella
misura del restante quaranta per cento.