Art. 2. 1. All'art. 6 e all'art. 27 della legge regionale 20 giugno 1981, n. 12 sono soppresse le parole "sentita la competente Commissione consiliare". 2. Al 2 comma dell'art. 13 della legge regionale 20 giugno 1981, n. 12 dopo le parole "in conto interessi" aggiungere le seguenti parole: " e in conto canoni ". 3. Al 3 comma dell'art. 18 della legge regionale 20 giugno 1981, n. 12 sostituire le parole "dell'1% annuo" con le parole: "dello 0,50% una tantum". 4. La Giunta regionale invia, semestralmente, dettagliata relazione inerente i provvedimenti adottati.