Art. 2.
 
  1.  All'art.  6 e all'art. 27 della legge regionale 20 giugno 1981,
n. 12 sono soppresse le parole  "sentita  la  competente  Commissione
consiliare".
  2. Al 2 comma dell'art. 13 della legge regionale 20 giugno 1981, n.
12 dopo le parole "in conto interessi" aggiungere le seguenti parole:
" e in conto canoni ".
  3. Al 3 comma dell'art. 18 della legge regionale 20 giugno 1981, n.
12  sostituire  le parole "dell'1% annuo" con le parole: "dello 0,50%
una tantum".
  4. La Giunta regionale invia, semestralmente, dettagliata relazione
inerente i provvedimenti adottati.