Art. 4.
 
  1. Al 1 comma dell'art. 3 della legge regionale 7 gennaio 1985,  n.
2 le parole: "a) entro l'importo massimo di 700 milioni " e "b) entro
l'importo  massimo  di  300  milioni" sono sostituite rispettivamente
dalle parole: "a) entro l'importo massimo di un miliardo di  lire"  e
"b) entro l'importo massimo di 500 milioni di lire".
  2.  Allo  stesso  art.  3,  alla lettera a) e b), dopo le parole "a
beneficio di imprese artigiane" aggiungere le seguenti parole: "e  di
piccole e medie imprese,".