Art. 4. 1. Al 1 comma dell'art. 3 della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 2 le parole: "a) entro l'importo massimo di 700 milioni " e "b) entro l'importo massimo di 300 milioni" sono sostituite rispettivamente dalle parole: "a) entro l'importo massimo di un miliardo di lire" e "b) entro l'importo massimo di 500 milioni di lire". 2. Allo stesso art. 3, alla lettera a) e b), dopo le parole "a beneficio di imprese artigiane" aggiungere le seguenti parole: "e di piccole e medie imprese,".