Art. 6.
 
  1. L'art. 7 della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 2 e'  abrogato
ed e' sostituito con il presente:
  Per i contratti di cessione globale di crediti commerciali spettano
alle societa' di cui al precedente art. 6:
   a)  una  commissione percentuale sugli importi ceduti nella misura
dello 0,20% mese a copertura delle  spese  di  contabilizzazione,  di
gestione o di incasso dei crediti;
   b) un interesse sulle somme anticipate, rispetto alle scadenze dei
pagamenti  previsti  dalle fatture, stabilito in misura non superiore
al  tasso  del   prime   -   rate   ABI,   in   vigore   al   momento
dell'anticipazione, aumentata di 2 punti;
   c)  una  commissione  una tantum per spese di istruttoria ed oneri
accessori da determinare in rapporto al fido richiesto ed  al  numero
di debitori ceduti, comunque in misura non superiore a L. 500.000.