Art. 6. 1. L'art. 7 della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 2 e' abrogato ed e' sostituito con il presente: Per i contratti di cessione globale di crediti commerciali spettano alle societa' di cui al precedente art. 6: a) una commissione percentuale sugli importi ceduti nella misura dello 0,20% mese a copertura delle spese di contabilizzazione, di gestione o di incasso dei crediti; b) un interesse sulle somme anticipate, rispetto alle scadenze dei pagamenti previsti dalle fatture, stabilito in misura non superiore al tasso del prime - rate ABI, in vigore al momento dell'anticipazione, aumentata di 2 punti; c) una commissione una tantum per spese di istruttoria ed oneri accessori da determinare in rapporto al fido richiesto ed al numero di debitori ceduti, comunque in misura non superiore a L. 500.000.