Art. 7. 1. L'art. 8 della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 2 e' abrogato ed e' sostituito con il presente: Gli interventi agevolati dalla Regione Molise previsti dal precedente art. 7 consistono: a) in un contributo pari al 50% della commissione di cui alla lettera a) e c) del precedente art. 7; b) una quota pari al 50% dell'interesse stabilito alla lettera b) del precedente art. 7.