Art. 7.
 
  1.  L'art. 8 della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 2 e' abrogato
ed e' sostituito con il presente:
  Gli  interventi  agevolati  dalla  Regione  Molise   previsti   dal
precedente art. 7 consistono:
   a)  in  un  contributo  pari  al 50% della commissione di cui alla
lettera a) e c) del precedente art. 7;
   b) una quota pari al 50% dell'interesse stabilito alla lettera  b)
del precedente art. 7.