Art. 8.
 
  1.  I  conferimenti  di  cui  all'art.  13 della legge regionale 20
giugno 1981, n. 12, potranno essere destinati anche  all'abbattimento
del  tasso  di  interesse  previsto  per  gli  interventi  finanziari
dell'Artigiancassa S.p.a.
  2. L'abbattimento del tasso e' fissato nella  misura  dei  40%  del
tasso  praticato  dall'Artigiancassa  S.p.a.  a  carico delle imprese
artigiane. Tale misura potra'  essere  modificata  con  provvedimento
della Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'artigianato.
  3.  I  rapporti  tra  la  Regione  Molise  e l'Artigiancassa S.p.a.
derivanti dall'attuazione della presente legge  saranno  regolati  da
apposita convenzione.