Art. 8. 1. I conferimenti di cui all'art. 13 della legge regionale 20 giugno 1981, n. 12, potranno essere destinati anche all'abbattimento del tasso di interesse previsto per gli interventi finanziari dell'Artigiancassa S.p.a. 2. L'abbattimento del tasso e' fissato nella misura dei 40% del tasso praticato dall'Artigiancassa S.p.a. a carico delle imprese artigiane. Tale misura potra' essere modificata con provvedimento della Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'artigianato. 3. I rapporti tra la Regione Molise e l'Artigiancassa S.p.a. derivanti dall'attuazione della presente legge saranno regolati da apposita convenzione.