Art. 9.
 
  1.  Le  intensita'  degli  aiuti  concessi  ai  sensi  delle  leggi
regionali 20 giugno 1981, n. 12 e 7 gennalo 1985, n. 2  non  potranno
essere   superiori   al  limite  stabilito  dalla  Commissione  della
Comunita' europea in termini di E.S.N.