Art. 22. Spese d'ufficio 1. Le spese d'ufficio, di cui all'articolo 21, sono: a) le spese relative all'acquisto di pubblicazioni, alla manutenzione ordinaria degli automezzi, alla riparazione e manutenzione dei mobili e delle attrezzature, alla riparazione e manutenzione dei locali e relativi impianti che non superano l'ammontare di lire 1 milione 500 mila; b) le spese relative a telefoni, acqua, gas, illuminazione, postali e telegrafiche senza limite di importo.