Art. 22.
                           Spese d'ufficio
 
  1. Le spese d'ufficio, di cui all'articolo 21, sono:
   a)   le   spese   relative  all'acquisto  di  pubblicazioni,  alla
manutenzione  ordinaria   degli   automezzi,   alla   riparazione   e
manutenzione  dei  mobili  e  delle  attrezzature, alla riparazione e
manutenzione  dei  locali  e  relativi  impianti  che  non   superano
l'ammontare di lire 1 milione 500 mila;
   b)  le  spese  relative  a  telefoni,  acqua,  gas, illuminazione,
postali e telegrafiche senza limite di importo.