Art. 2. 1. Il primo comma dell'art. 2 della legge regionale 30/1984 e' sostituito dal seguente: "Il CORESA e' sentito obbligatoriamente in ordine: a) alla formazione del Piano socio sanitario (PSS) triennale ed ai suoi aggiornamenti annuali; b) alla stesura del testo finale della relazione annuale sullo stato di salute; c) ai criteri per la ripartizione dei finanziamenti connessi con il PSS, sia per quanto riguarda la spesa corrente, sia per quanto attiene agli investimenti e alle definizioni annuali delle tariffe delle prestazioni erogate dalle aziende sanitarie e dalle istituzioni sanitarie pubbliche e private; d) alle convenzioni che vengono stipulate dalla Regione e che hanno per oggetto l'igiene, la sanita' e l'assistenza sociale; e) alla definizione di schemi-tipo di convenzioni adottabili dalle aziende regionali sanitarie per regolare rapporti in materia di igiene, di sanita' e di assistenza sociale; f) ai regolamenti igienici proposti da qualunque ente pubblico, con particolare riferimento ai regolamenti locali di igiene e sanita'; g) alla costituzione volontaria o coattiva di consorzi per la provvista di acqua potabile; h) alla approvazione del progetto definitivo di case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica e delle residenze sanitarie assistenziali (RSA); i) alle autorizzazioni all'apertura e mantenimento in esercizio di case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, o gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico, stabilimenti termali, di cure idropiniche, idroterapiche, fisiche di ogni specie, gabinetti medici e ambulatoriali in genere ove si applica anche saltuariamente la radioterapia, nonche' all'esercizio del trasporto di malati e feriti; l) ai contratti di concessione dei servizi di nettezza urbana; m) alle piante organiche delle farmacie; n) in tutti i casi in cui ne e' fatto obbligo per disposizioni di legge di regolamento generale". 2. Il secondo comma dell'art. 2 della legge regionale n. 30/1984 e' sostituito dal seguente: "Il CORESA, inoltre: a) esprime qualsiasi parere richiesto espressamente da normative regionali e statali; b) esprime parere su richiesta della Giunta regionale e dei competenti Assessori in tutti i casi previsti dalla legge; c) esprime pareri su richiesta delle aziende regionali sanitarie nella materia sanitaria e assistenziale appartenente alla loro competenza; d) propone lo studio di problemi attinenti l'igiene, la sanita' e l'assistenza sociale; e) formula proposte di indagini scientifiche, schemi di norme e provvedimenti per la tutela della salute individuale e collettiva e della promozione sociale di singoli, di gruppi e della comunita' regionale in generale; f) si pronuncia sulle questioni sottoposte alla sua competenza".