Art. 2.
 
 1.  Il  primo  comma  dell'art.  2  della legge regionale 30/1984 e'
sostituito dal seguente:
  "Il CORESA e' sentito obbligatoriamente in ordine:
   a) alla formazione del Piano socio sanitario (PSS) triennale ed ai
suoi aggiornamenti annuali;
   b) alla stesura del testo finale  della  relazione  annuale  sullo
stato di salute;
   c)  ai  criteri per la ripartizione dei finanziamenti connessi con
il PSS, sia per quanto riguarda la spesa  corrente,  sia  per  quanto
attiene  agli  investimenti  e alle definizioni annuali delle tariffe
delle prestazioni erogate dalle aziende sanitarie e dalle istituzioni
sanitarie pubbliche e private;
   d) alle convenzioni che vengono  stipulate  dalla  Regione  e  che
hanno per oggetto l'igiene, la sanita' e l'assistenza sociale;
   e) alla definizione di schemi-tipo di convenzioni adottabili dalle
aziende  regionali  sanitarie  per  regolare  rapporti  in materia di
igiene, di sanita' e di assistenza sociale;
   f) ai regolamenti igienici proposti da  qualunque  ente  pubblico,
con  particolare  riferimento  ai  regolamenti  locali  di  igiene  e
sanita';
   g) alla costituzione volontaria o  coattiva  di  consorzi  per  la
provvista di acqua potabile;
   h) alla approvazione del progetto definitivo di case o istituti di
cura  medico-chirurgica  o  di assistenza ostetrica e delle residenze
sanitarie assistenziali (RSA);
   i) alle autorizzazioni all'apertura e mantenimento in esercizio di
case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza  ostetrica,
o  gabinetti  di  analisi  per  il  pubblico  a scopo di accertamento
diagnostico,   stabilimenti    termali,    di    cure    idropiniche,
idroterapiche,   fisiche   di   ogni   specie,   gabinetti  medici  e
ambulatoriali in  genere  ove  si  applica  anche  saltuariamente  la
radioterapia, nonche' all'esercizio del trasporto di malati e feriti;
   l) ai contratti di concessione dei servizi di nettezza urbana;
   m) alle piante organiche delle farmacie;
   n)  in tutti i casi in cui ne e' fatto obbligo per disposizioni di
legge di regolamento generale".
  2. Il secondo comma dell'art. 2 della legge regionale n. 30/1984 e'
sostituito dal seguente:
  "Il CORESA, inoltre:
   a) esprime qualsiasi parere richiesto espressamente  da  normative
regionali e statali;
   b)  esprime  parere  su  richiesta  della  Giunta  regionale e dei
competenti Assessori in tutti i casi previsti dalla legge;
   c) esprime pareri su richiesta delle aziende  regionali  sanitarie
nella  materia  sanitaria  e  assistenziale  appartenente  alla  loro
competenza;
   d) propone lo studio di problemi attinenti l'igiene, la sanita'  e
l'assistenza sociale;
   e)  formula  proposte  di indagini scientifiche, schemi di norme e
provvedimenti per la tutela della salute individuale e  collettiva  e
della  promozione  sociale  di  singoli,  di gruppi e della comunita'
regionale in generale;
   f) si pronuncia sulle questioni sottoposte alla sua competenza".