Art. 3.
 
  1.  Il  primo comma dell'art. 3 della legge regionale n. 30/1984 e'
sostituito dal seguente:
  "Il CORESA e' composto da quaranta esperti. Un esperto e' designato
ai sensi dell'art. 4, quarto comma, cosi' come aggiunto dall'art.  10
della legge regionale  12  luglio  1994,  n.  23.  Un  esperto  viene
designato   dall'Universita'   e   un  esperto  viene  designato  dal
Politecnico.  Il Consiglio regionale elegge trentasette  esperti,  di
cui  undici  scelti  sulla  base  di  rose di tre nomi indicate dalle
organizzazioni piu' rappresentative sanitarie  ed  assistenziali,  la
cui   individuazione  e'  compiuta,  con  le  modalita'  della  legge
regionale  23  marzo  1995,  n.  39,  dalla  Commissione  nomine  del
Consiglio  regionale.  La  elezione  avviene attraverso due votazioni
separate entrambe con voto limitato ai due terzi".
  2. Al secondo comma dell'art. 3 della legge  regionale  n.  30/1984
dopo  le  parole:  "di  ogni  esperto"  sono  inserite  le  seguenti:
"compresa quella relativa al soggetto da nominarsi ai sensi dell'art.
4, quarto comma.
  3. Il terzo comma dell'art. 3 della legge regionale n.  30/1984  e'
sostituito dal seguente:
  "Sono  incompatibili con la nomina a membro del CORESA i componenti
del Consiglio regionale e i direttori generali e loro delegati, delle
aziende sanitarie regionali".
  4. Il quinto comma dell'art. 3 della legge regionale  n.  30/84  e'
sostituito dal seguente:
  "In caso di dimissioni, morte, sopravvenuta incompatibilita' di uno
dei  componenti  il  CORESA eletto dal Consiglio regionale, lo stesso
provvede alla sostituzione entro il termine di sessanta giorni  dalla
data  dell'evento,  con  le stesse modalita' procedurali previste dal
primo, secondo e terzo comma".