Art. 3. 1. Il primo comma dell'art. 3 della legge regionale n. 30/1984 e' sostituito dal seguente: "Il CORESA e' composto da quaranta esperti. Un esperto e' designato ai sensi dell'art. 4, quarto comma, cosi' come aggiunto dall'art. 10 della legge regionale 12 luglio 1994, n. 23. Un esperto viene designato dall'Universita' e un esperto viene designato dal Politecnico. Il Consiglio regionale elegge trentasette esperti, di cui undici scelti sulla base di rose di tre nomi indicate dalle organizzazioni piu' rappresentative sanitarie ed assistenziali, la cui individuazione e' compiuta, con le modalita' della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39, dalla Commissione nomine del Consiglio regionale. La elezione avviene attraverso due votazioni separate entrambe con voto limitato ai due terzi". 2. Al secondo comma dell'art. 3 della legge regionale n. 30/1984 dopo le parole: "di ogni esperto" sono inserite le seguenti: "compresa quella relativa al soggetto da nominarsi ai sensi dell'art. 4, quarto comma. 3. Il terzo comma dell'art. 3 della legge regionale n. 30/1984 e' sostituito dal seguente: "Sono incompatibili con la nomina a membro del CORESA i componenti del Consiglio regionale e i direttori generali e loro delegati, delle aziende sanitarie regionali". 4. Il quinto comma dell'art. 3 della legge regionale n. 30/84 e' sostituito dal seguente: "In caso di dimissioni, morte, sopravvenuta incompatibilita' di uno dei componenti il CORESA eletto dal Consiglio regionale, lo stesso provvede alla sostituzione entro il termine di sessanta giorni dalla data dell'evento, con le stesse modalita' procedurali previste dal primo, secondo e terzo comma".