Art. 5.
 
  1. Il quinto comma dell'art. 6 della legge regionale n. 30/1984  e'
abrogato.
  2.  Al  settimo  comma dell'art. 6 della legge regionale n. 30/1984
dopo le parole: "dai Presidenti" sono inserite le seguenti:  "e  Vice
presidenti".