Art. 6.
 
  1.  L'art.  11  della  legge regionale n. 30/1984 e' sostituito dal
seguente:
  "Art. 11. (Indennita'). - 1. Ai componenti il  CORESA  compete  una
indennita'  di  presenza  di  lire  100 mila per ciascuna giornata di
partecipazione alle riunioni delle  strutture  in  cui  si  articola,
compreso l'ufficio di presidenza.
  2. Al presidente del CORESA l'indennita' di cui sopra e' maggiorata
del 50 per cento.
  3.  La  misura  dell'indennita'  prevista  per  il Presidente viene
corrisposta al  componente  piu'  anziano  di  eta'  dell'ufficio  di
presidenza in caso di sostituzione del Presidente.
  4.  Qualora  per  partecipare alle sedute debbano recarsi in comune
diverso da quello di  residenza,  e'  corrisposto  ai  componenti  il
rimborso  delle  spese  di  viaggio con mezzi di linea effettivamente
sostenute, ovvero  un  quinto  del  costo  della  benzina  super  per
chilometro".