Art. 6. 1. L'art. 11 della legge regionale n. 30/1984 e' sostituito dal seguente: "Art. 11. (Indennita'). - 1. Ai componenti il CORESA compete una indennita' di presenza di lire 100 mila per ciascuna giornata di partecipazione alle riunioni delle strutture in cui si articola, compreso l'ufficio di presidenza. 2. Al presidente del CORESA l'indennita' di cui sopra e' maggiorata del 50 per cento. 3. La misura dell'indennita' prevista per il Presidente viene corrisposta al componente piu' anziano di eta' dell'ufficio di presidenza in caso di sostituzione del Presidente. 4. Qualora per partecipare alle sedute debbano recarsi in comune diverso da quello di residenza, e' corrisposto ai componenti il rimborso delle spese di viaggio con mezzi di linea effettivamente sostenute, ovvero un quinto del costo della benzina super per chilometro".