Art. 7.
 
  1.  Dopo  l'art. 11 della legge regionale n. 30/1984 e' inserito il
seguente:
  "Art. 11-bis. (Norma  finanziaria).  -  1.  Agli  oneri  finanziari
derivanti dall'applicazione della presente legge previsti in lire 150
milioni  si  fa  fronte con gli stanziamenti di cui al capitolo 12170
del bilancio  1996  e  con  il  corrispondente  capitolo  degli  anni
successivi.
  La   presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Regione Piemonte.
   Data a Torino, addi' 25 ottobre 1996
                                GHIGO
                               ------
  (Omissis).