Art. 7. 1. Dopo l'art. 11 della legge regionale n. 30/1984 e' inserito il seguente: "Art. 11-bis. (Norma finanziaria). - 1. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge previsti in lire 150 milioni si fa fronte con gli stanziamenti di cui al capitolo 12170 del bilancio 1996 e con il corrispondente capitolo degli anni successivi. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Data a Torino, addi' 25 ottobre 1996 GHIGO ------ (Omissis).