Art. 11.
                Procedure di formazione del programma
 
  1. La Giunta provinciale, entro un  anno  dalla  propria  elezione,
adotta  lo schema di programma di sviluppo, elaborato con il concorso
del  Comitato  per  la  programmazione  di   cui   all'articolo   28.
Dell'adozione viene data comunicazione nel Bollettino ufficiale della
Regione.
  2.  Lo  schema  e'  depositato in copia per la libera consultazione
presso la Provincia, i comuni  e  le  comunita'  montane  per  trenta
giorni successivi alla data di pubblicazione della comunicazione.
  3.  La  Giunta  provinciale promuove incontri con le rappresentanze
sindacali  e  degli  operatori  economici,  nonche'   con   organismi
rappresentativi  delle  realta'  culturali  e  di volontariato, sullo
schema di programma.
  4. Nei trenta giorni successivi al deposito i comuni e le comunita'
montane formulano le proprie osservazioni e  proposte.  Nel  medesimo
termine  gli altri enti e aziende pubbliche, le organizzazioni di cui
al comma 3 e gli altri interessati possono far pervenire alla  Giunta
provinciale   le   proprie  osservazioni  scritte  e  motivate.  Tali
osservazioni sono  raccolte  in  apposito  fascicolo  ed  inviate  al
Consiglio in allegato al programma definitivo.
  5.   La   Giunta   provinciale,   sentito   il   Comitato   per  la
programmazione, elabora il programma definitivo, tenendo conto  delle
osservazioni  e  proposte  pervenute,  e lo presenta al Consiglio per
l'approvazione con legge.
  6. Per l'aggiornamento del programma si applica quanto disposto dai
commi 1, 3 e 5. Con specifica disposizione della legge finanziaria di
cui  all'articolo  26 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7
concernente "Norme in materia di bilancio e di contabilita'  generale
della  Provincia autonoma di Trento", come sostituito dall'articolo 4
della legge provinciale 30 luglio  1984,  n.  2,  si  puo'  procedere
all'aggiornamento degli elementi di cui al comma 1, lettere c) ed e),
ed al comma 2 dell'articolo 8.