Art. 11. Procedure di formazione del programma 1. La Giunta provinciale, entro un anno dalla propria elezione, adotta lo schema di programma di sviluppo, elaborato con il concorso del Comitato per la programmazione di cui all'articolo 28. Dell'adozione viene data comunicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. 2. Lo schema e' depositato in copia per la libera consultazione presso la Provincia, i comuni e le comunita' montane per trenta giorni successivi alla data di pubblicazione della comunicazione. 3. La Giunta provinciale promuove incontri con le rappresentanze sindacali e degli operatori economici, nonche' con organismi rappresentativi delle realta' culturali e di volontariato, sullo schema di programma. 4. Nei trenta giorni successivi al deposito i comuni e le comunita' montane formulano le proprie osservazioni e proposte. Nel medesimo termine gli altri enti e aziende pubbliche, le organizzazioni di cui al comma 3 e gli altri interessati possono far pervenire alla Giunta provinciale le proprie osservazioni scritte e motivate. Tali osservazioni sono raccolte in apposito fascicolo ed inviate al Consiglio in allegato al programma definitivo. 5. La Giunta provinciale, sentito il Comitato per la programmazione, elabora il programma definitivo, tenendo conto delle osservazioni e proposte pervenute, e lo presenta al Consiglio per l'approvazione con legge. 6. Per l'aggiornamento del programma si applica quanto disposto dai commi 1, 3 e 5. Con specifica disposizione della legge finanziaria di cui all'articolo 26 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 concernente "Norme in materia di bilancio e di contabilita' generale della Provincia autonoma di Trento", come sostituito dall'articolo 4 della legge provinciale 30 luglio 1984, n. 2, si puo' procedere all'aggiornamento degli elementi di cui al comma 1, lettere c) ed e), ed al comma 2 dell'articolo 8.