Art. 13. Progetti 1. Per il conseguimento di obiettivi determinati la Provincia predispone e realizza progetti riguardanti l'attuazione diretta di opere, sistemi ed azioni nonche' il coordinamento o l'incentivazione di iniziative di privati o di altri enti pubblici. 2. I progetti possono riferirsi a specifiche iniziative o ad un complesso coordinato di azioni ed interventi, previsti dalla vigente legislazione o autorizzati con norma apposita. 3. I progetti sono approvati dalla Giunta provinciale. 4. La Giunta provinciale puo' attribuire priorita' ai progetti la cui realizzazione o gestione preveda il diretto coinvolgimento, anche finanziario, dei privati o di altri enti, in relazione alle loro specifiche capacita'.