Art. 13.
                              Progetti
 
  1.  Per  il  conseguimento  di  obiettivi  determinati la Provincia
predispone e realizza progetti riguardanti  l'attuazione  diretta  di
opere,  sistemi ed azioni nonche' il coordinamento o l'incentivazione
di iniziative di privati o di altri enti pubblici.
  2. I progetti possono riferirsi a specifiche  iniziative  o  ad  un
complesso  coordinato di azioni ed interventi, previsti dalla vigente
legislazione o autorizzati con norma apposita.
  3. I progetti sono approvati dalla Giunta provinciale.
  4. La Giunta provinciale puo' attribuire priorita' ai  progetti  la
cui realizzazione o gestione preveda il diretto coinvolgimento, anche
finanziario,  dei  privati  o  di  altri enti, in relazione alle loro
specifiche capacita'.