Art. 14.
                         Progetti strategici
 
  1. Con i progetti strategici si attuano iniziative individuate  dal
programma   di  sviluppo  provinciale  aventi  carattere  innovativo,
intersettoriale o a elevata redditivita' economica e sociale. Ad essi
si applicano le disposizioni dell'articolo 13 e le altre disposizioni
relative ai progetti.
  2. I progetti strategici  hanno  l'efficacia  di  cui  al  comma  1
dell'articolo  10,  in  particolare  nei  confronti  delle  politiche
settoriali della Provincia.