Art. 14. Progetti strategici 1. Con i progetti strategici si attuano iniziative individuate dal programma di sviluppo provinciale aventi carattere innovativo, intersettoriale o a elevata redditivita' economica e sociale. Ad essi si applicano le disposizioni dell'articolo 13 e le altre disposizioni relative ai progetti. 2. I progetti strategici hanno l'efficacia di cui al comma 1 dell'articolo 10, in particolare nei confronti delle politiche settoriali della Provincia.