Art. 15.
                       Requisiti dei progetti
 
  1. I progetti identificano i bisogni o gli squilibri  che  motivano
l'intervento  pubblico,  effettuano  la ricognizione degli interventi
pregressi e del relativo stato di attuazione, definiscono obiettivi e
risultati che si intendono conseguire.
  2.  Costituiscono  inoltre  elementi  essenziali  dei  progetti: le
caratteristiche degli interventi, i soggetti attuatori, la durata, le
risorse da impiegare, le modalita' per l'esecuzione  nonche'  per  la
futura gestione delle iniziative.
  3.  I progetti sono formulati secondo criteri di compatibilita' con
le  risorse  disponibili,  definiti   dal   programma   di   sviluppo
provinciale.
  4.  La  previsione nei progetti di singole opere di costo superiore
ai limiti  di  importo  determinati  dal  programma  di  sviluppo  e'
subordinata      all'effettuazione     di     un'apposita     analisi
economico-finanziaria, tendente ad accertarne la  redditivita'  e  la
coerenza con gli altri strumenti di programmazione.
  5.  I  progetti  possono  essere  articolati in sub-progetti, anche
approvati in tempi successivi, in relazione al grado  di  definizione
degli elementi di cui al presente articolo.