Art. 15. Requisiti dei progetti 1. I progetti identificano i bisogni o gli squilibri che motivano l'intervento pubblico, effettuano la ricognizione degli interventi pregressi e del relativo stato di attuazione, definiscono obiettivi e risultati che si intendono conseguire. 2. Costituiscono inoltre elementi essenziali dei progetti: le caratteristiche degli interventi, i soggetti attuatori, la durata, le risorse da impiegare, le modalita' per l'esecuzione nonche' per la futura gestione delle iniziative. 3. I progetti sono formulati secondo criteri di compatibilita' con le risorse disponibili, definiti dal programma di sviluppo provinciale. 4. La previsione nei progetti di singole opere di costo superiore ai limiti di importo determinati dal programma di sviluppo e' subordinata all'effettuazione di un'apposita analisi economico-finanziaria, tendente ad accertarne la redditivita' e la coerenza con gli altri strumenti di programmazione. 5. I progetti possono essere articolati in sub-progetti, anche approvati in tempi successivi, in relazione al grado di definizione degli elementi di cui al presente articolo.