Art. 16. Durata dei progetti 1. I progetti hanno di norma efficacia temporale fino a un massimo di cinque anni e sono soggetti a verifica annuale. Al loro aggiornamento si provvede, ove necessario, con effetto per la durata residua degli stessi. 2. I progetti contemplano azioni ed interventi la cui realizzazione abbia comunque inizio entro il rispettivo periodo di efficacia temporale. 3. I progetti possono essere riformulati. Gli interventi previsti dai progetti scaduti possono comunque essere ultimati.