Art. 16.
                         Durata dei progetti
 
  1.  I progetti hanno di norma efficacia temporale fino a un massimo
di  cinque  anni  e  sono  soggetti  a  verifica  annuale.  Al   loro
aggiornamento  si provvede, ove necessario, con effetto per la durata
residua degli stessi.
  2. I progetti contemplano azioni ed interventi la cui realizzazione
abbia comunque  inizio  entro  il  rispettivo  periodo  di  efficacia
temporale.
  3.  I  progetti possono essere riformulati. Gli interventi previsti
dai progetti scaduti possono comunque essere ultimati.