Art. 17.
               Strumenti di programmazione settoriale
 
  1. Gli investimenti pubblici si attuano mediante piani  pluriennali
di settore o progetti.
  2.  Le  attivita'  di  ciascun comparto dell'amministrazione aventi
rilevante impatto sulla spesa corrente sono definite  sulla  base  di
programmi annuali diretti a migliorare l'efficacia degli interventi.
  3.  I  trasferimenti  e  i  contributi  a  favore  delle  attivita'
produttive sono determinati secondo  criteri  e  modalita'  stabiliti
dalla  Giunta  provinciale  in  conformita'  al programma di sviluppo
provinciale.
  4. Le leggi provinciali che disciplinano attivita' di settore  sono
formulate in conformita' a quanto disposto nel presente articolo.
  5. La legge provinciale concernente la riforma dell'amministrazione
disciplina  l'organizzazione  delle  strutture provinciali, nonche' i
criteri per la formazione dei relativi programmi d'attivita' e per il
controllo dei risultati,  in  relazione  agli  obiettivi  individuati
dagli strumenti di programmazione di cui alla presente legge.