Art. 17. Strumenti di programmazione settoriale 1. Gli investimenti pubblici si attuano mediante piani pluriennali di settore o progetti. 2. Le attivita' di ciascun comparto dell'amministrazione aventi rilevante impatto sulla spesa corrente sono definite sulla base di programmi annuali diretti a migliorare l'efficacia degli interventi. 3. I trasferimenti e i contributi a favore delle attivita' produttive sono determinati secondo criteri e modalita' stabiliti dalla Giunta provinciale in conformita' al programma di sviluppo provinciale. 4. Le leggi provinciali che disciplinano attivita' di settore sono formulate in conformita' a quanto disposto nel presente articolo. 5. La legge provinciale concernente la riforma dell'amministrazione disciplina l'organizzazione delle strutture provinciali, nonche' i criteri per la formazione dei relativi programmi d'attivita' e per il controllo dei risultati, in relazione agli obiettivi individuati dagli strumenti di programmazione di cui alla presente legge.