Art. 18.
           Requisiti dei piani di settore e dei programmi
 
  1.  Ai piani pluriennali di settore si applicano, anche in deroga a
quanto disposto dalle leggi provinciali in vigore, le disposizioni di
cui agli articoli 15, comma 1, e 16.
  2.  Ai  piani  e  programmi  si  applica  inoltre  la  disposizione
concernente la compatibilita' finanziaria dei  progetti,  di  cui  al
comma  3  dell'articolo  15.  La Giunta provinciale puo' indicare, in
distinte sezioni  dei  piani  pluriennali,  elenchi  di  opere  e  di
interventi  da  attuare  subordinatamente  alla  individuazione delle
relative risorse finanziarie.
  3. Sono fatte salve le norme  che  disciplinano  la  programmazione
sanitaria  e  socio-assistenziale,  la formulazione di piani a durata
indeterminata o superiore al quinquennio, nonche' l'accesso  a  fondi
statali e comunitari.