Art. 18. Requisiti dei piani di settore e dei programmi 1. Ai piani pluriennali di settore si applicano, anche in deroga a quanto disposto dalle leggi provinciali in vigore, le disposizioni di cui agli articoli 15, comma 1, e 16. 2. Ai piani e programmi si applica inoltre la disposizione concernente la compatibilita' finanziaria dei progetti, di cui al comma 3 dell'articolo 15. La Giunta provinciale puo' indicare, in distinte sezioni dei piani pluriennali, elenchi di opere e di interventi da attuare subordinatamente alla individuazione delle relative risorse finanziarie. 3. Sono fatte salve le norme che disciplinano la programmazione sanitaria e socio-assistenziale, la formulazione di piani a durata indeterminata o superiore al quinquennio, nonche' l'accesso a fondi statali e comunitari.