Art. 19.
                        Attivita' strumentali
 
  1.   La  Giunta  provinciale  predispone  strumenti  per  l'analisi
preventiva e per il controllo dei risultati conseguiti attraverso gli
interventi pubblici.
  2. La Giunta provinciale promuove interventi per:
   a)   l'introduzione   dei    metodi    della    qualita'    totale
nell'amministrazione pubblica;
   b) l'introduzione del controllo di gestione;
   c)  la  formazione  del  personale della Provincia e di altri enti
pubblici impegnato in attivita'  progettuali  e  di  controllo  della
spesa;
   d)  lo  scambio  di esperienze fra i propri funzionari e quelli di
altri enti.
  3. L'attivita' di  controllo  di  cui  al  comma  1  e'  diretta  a
verificare,  anche  mediante  valutazioni comparative dei costi e dei
rendimenti,  la  realizzazione  degli  obiettivi  e  la  corretta  ed
economica gestione delle risorse pubbliche impegnate.