Art. 19. Attivita' strumentali 1. La Giunta provinciale predispone strumenti per l'analisi preventiva e per il controllo dei risultati conseguiti attraverso gli interventi pubblici. 2. La Giunta provinciale promuove interventi per: a) l'introduzione dei metodi della qualita' totale nell'amministrazione pubblica; b) l'introduzione del controllo di gestione; c) la formazione del personale della Provincia e di altri enti pubblici impegnato in attivita' progettuali e di controllo della spesa; d) lo scambio di esperienze fra i propri funzionari e quelli di altri enti. 3. L'attivita' di controllo di cui al comma 1 e' diretta a verificare, anche mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi e la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche impegnate.