Art. 2.
                    Soggetti della programmazione
 
  1.  Sono  soggetti  della  programmazione  provinciale la Provincia
autonoma, i comuni, le comunita' montane, la Camera  di  commercio  e
gli  altri  enti  pubblici, secondo le attribuzioni loro spettanti in
base alla legge.
  2. Fino all'attuazione  della  riforma  dell'assetto  istituzionale
della  Provincia  di  Trento,  le  disposizioni  della presente legge
relative alle comunita' montane si intendono riferite  agli  enti  di
cui  all'articolo  1  della  legge provinciale 7 dicembre 1973, n. 62
concernente "Disciplina dei comprensori nel quadro  degli  interventi
per lo sviluppo della montagna".
  3.  Fino  a  tale  data si applicano per quanto riguarda i relativi
strumenti di programmazione gli articoli 11,  12  e  13  della  legge
provinciale  18  agosto  1980,  n.  25  concernente "Disciplina della
programmazione di sviluppo".