Art. 2. Soggetti della programmazione 1. Sono soggetti della programmazione provinciale la Provincia autonoma, i comuni, le comunita' montane, la Camera di commercio e gli altri enti pubblici, secondo le attribuzioni loro spettanti in base alla legge. 2. Fino all'attuazione della riforma dell'assetto istituzionale della Provincia di Trento, le disposizioni della presente legge relative alle comunita' montane si intendono riferite agli enti di cui all'articolo 1 della legge provinciale 7 dicembre 1973, n. 62 concernente "Disciplina dei comprensori nel quadro degli interventi per lo sviluppo della montagna". 3. Fino a tale data si applicano per quanto riguarda i relativi strumenti di programmazione gli articoli 11, 12 e 13 della legge provinciale 18 agosto 1980, n. 25 concernente "Disciplina della programmazione di sviluppo".