Art. 20. Superamento degli squilibri economici e sociali 1. Al fine di promuovere la qualita' della vita nelle zone svantaggiate del territorio provinciale a causa di marginalita' fisica od economica, di carenza di risorse o di servizi, nonche' di degrado indotto dal decremento ed invecchiamento della popolazione, vengono realizzati nell'ambito della programmazione provinciale interventi volti a creare condizioni di autonomo sviluppo delle zone medesime. Tali obiettivi vengono perseguiti in particolare attraverso l'attuazione di progetti mirati per le zone svantaggiate, secondo le disposizioni del presente capo, nonche' attraverso le disposizioni di cui al comma 2. 2. Le norme provinciali in materia d'incentivazione ai settori economici fissano, ove necessario, e compatibilmente con l'ordinamento comunitario, opportune agevolazioni a favore delle iniziative economiche localizzate nelle zone svantaggiate. 3. Ai fini degli interventi della Provincia l'individuazione delle zone svantaggiate e' effettuata per il rispettivo territorio dalle comunita' montane, ove esistono, o dai comuni interessati, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale con propria deliberazione, sentito il Comitato per la programmazione.