Art. 20.
                     Superamento degli squilibri
                         economici e sociali
 
  1.  Al  fine  di  promuovere  la  qualita'  della  vita  nelle zone
svantaggiate del  territorio  provinciale  a  causa  di  marginalita'
fisica  od  economica, di carenza di risorse o di servizi, nonche' di
degrado indotto dal decremento ed invecchiamento  della  popolazione,
vengono   realizzati  nell'ambito  della  programmazione  provinciale
interventi volti a creare condizioni di autonomo sviluppo delle  zone
medesime. Tali obiettivi vengono perseguiti in particolare attraverso
l'attuazione  di progetti mirati per le zone svantaggiate, secondo le
disposizioni del presente capo, nonche' attraverso le disposizioni di
cui al comma 2.
  2. Le norme provinciali  in  materia  d'incentivazione  ai  settori
economici    fissano,   ove   necessario,   e   compatibilmente   con
l'ordinamento comunitario,  opportune  agevolazioni  a  favore  delle
iniziative economiche localizzate nelle zone svantaggiate.
  3.  Ai fini degli interventi della Provincia l'individuazione delle
zone svantaggiate e' effettuata per il  rispettivo  territorio  dalle
comunita' montane, ove esistono, o dai comuni interessati, sulla base
dei   criteri   stabiliti   dalla   Giunta  provinciale  con  propria
deliberazione, sentito il Comitato per la programmazione.