Art. 21.
              Progetti mirati per le zone svantaggiate
                  e quadro provinciale di sostegno
 
  1.  La  Giunta  provinciale  e'  autorizzata   a   partecipare   al
finanziamento  e  all'attuazione  di  progetti  mirati  per  le  zone
svantaggiate predisposti  dalle  comunita'  montane  d'intesa  con  i
comuni interessati.
  2.  A  tal  fine  la  Giunta provinciale puo' stabilire modalita' e
criteri per la formazione dei progetti mirati.
  3. Per fruire dell'intervento provinciale i progetti mirati  devono
indicare:
   a) la situazione socio-economica e territoriale dell'area;
   b)  la  ricognizione  degli  interventi  pubblici  e  privati piu'
rilevanti compiuti in passato o in corso di attuazione;
   c)  l'analisi  delle  proposte  contenute   negli   strumenti   di
programmazione settoriale della Provincia;
   d)  la  proposta  di  nuovi  interventi,  completa  di elementi di
analisi economica, con indicazione per ciascuno di  essi  del  costo,
delle fonti di copertura e dell'ordine di priorita'.
  4.   La   Giunta   provinciale,   sentito   il   Comitato   per  la
programmazione, definisce e approva il quadro provinciale di sostegno
dei progetti mirati di cui al presente articolo.
  5. Il quadro provinciale di sostegno indica gli interventi  che  la
Provincia  intende  agevolare  o  realizzare direttamente, secondo le
disposizioni delle leggi provinciali, con efficacia di vincolo per  i
progetti  e  i piani di settore della Provincia. A tal fine la Giunta
provinciale assume le  necessarie  determinazioni  per  l'inserimento
degli  interventi suddetti nei progetti e piani provinciali, mediante
apposita integrazione degli stessi,  ovvero  in  occasione  del  loro
aggiornamento e riformulazione.
  6.   Il  quadro  provinciale  di  sostegno  individua  inoltre  gli
interventi  che  la  comunita'  montana  realizza  direttamente,   in
relazione  alle  proprie  funzioni e a quelle alla stessa affidate. A
tal fine il quadro provinciale di  sostegno  contiene  le  necessarie
determinazioni per l'utilizzo del fondo per le zone svantaggiate.
  7. Il quadro provinciale di sostegno puo' in fine indicare:
   a) interventi pubblici agevolabili con fondi statali o comunitari,
la cui realizzazione rimane subordinata alla concessione dei relativi
finanziamenti;
   b)  impegni  per  la  proposta  di nuovi provvedimenti legislativi
necessari a conseguire gli obiettivi dei progetti mirati.