Art. 21. Progetti mirati per le zone svantaggiate e quadro provinciale di sostegno 1. La Giunta provinciale e' autorizzata a partecipare al finanziamento e all'attuazione di progetti mirati per le zone svantaggiate predisposti dalle comunita' montane d'intesa con i comuni interessati. 2. A tal fine la Giunta provinciale puo' stabilire modalita' e criteri per la formazione dei progetti mirati. 3. Per fruire dell'intervento provinciale i progetti mirati devono indicare: a) la situazione socio-economica e territoriale dell'area; b) la ricognizione degli interventi pubblici e privati piu' rilevanti compiuti in passato o in corso di attuazione; c) l'analisi delle proposte contenute negli strumenti di programmazione settoriale della Provincia; d) la proposta di nuovi interventi, completa di elementi di analisi economica, con indicazione per ciascuno di essi del costo, delle fonti di copertura e dell'ordine di priorita'. 4. La Giunta provinciale, sentito il Comitato per la programmazione, definisce e approva il quadro provinciale di sostegno dei progetti mirati di cui al presente articolo. 5. Il quadro provinciale di sostegno indica gli interventi che la Provincia intende agevolare o realizzare direttamente, secondo le disposizioni delle leggi provinciali, con efficacia di vincolo per i progetti e i piani di settore della Provincia. A tal fine la Giunta provinciale assume le necessarie determinazioni per l'inserimento degli interventi suddetti nei progetti e piani provinciali, mediante apposita integrazione degli stessi, ovvero in occasione del loro aggiornamento e riformulazione. 6. Il quadro provinciale di sostegno individua inoltre gli interventi che la comunita' montana realizza direttamente, in relazione alle proprie funzioni e a quelle alla stessa affidate. A tal fine il quadro provinciale di sostegno contiene le necessarie determinazioni per l'utilizzo del fondo per le zone svantaggiate. 7. Il quadro provinciale di sostegno puo' in fine indicare: a) interventi pubblici agevolabili con fondi statali o comunitari, la cui realizzazione rimane subordinata alla concessione dei relativi finanziamenti; b) impegni per la proposta di nuovi provvedimenti legislativi necessari a conseguire gli obiettivi dei progetti mirati.