Art. 22. Fondo per le zone svantaggiate 1. E' istituito il fondo per le zone svantaggiate, destinato al finanziamento di investimenti pubblici realizzati dalle comunita' montane, per l'attuazione dei progetti mirati di cui all'articolo 21, nonche' di progetti volti al superamento di fenomeni temporanei di crisi delle attivita' economiche, ovvero al mantenimento dell'identita' linguistica e culturale della popolazione. 2. Il fondo e' iscritto nel bilancio di previsione della Provincia ed e' alimentato dai contributi speciali dello Stato in favore delle comunita' montane, nonche' da stanziamenti integrativi a carico del bilancio provinciale. 3. La Giunta provinciale stabilisce, con propria deliberazione, le priorita' per l'accesso al fondo. 4. Con la deliberazione di cui al comma 3, la Giunta provinciale determina altresi' i requisiti dei progetti ammissibili al finanziamento a carico del fondo, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, nonche' le modalita' e i termini per la loro presentazione. 5. La Giunta provinciale, sentito il Comitato per la formulazione dei progetti e dei piani di intervento della Provincia, approva i progetti ritenuti meritevoli determinando per ciascuno le spese ammissibili ad agevolazione, l'entita' dell'agevolazione medesima, fino alla concorrenza della spesa ammissibile complessiva, le modalita' per la definizione dei rapporti finanziari, nonche' ogni altra prescrizione necessaria a garantire una migliore razionalita' degli interventi. 6. Nelle suddette determinazioni la Giunta provinciale tiene conto del contributo di ciascun progetto agli obiettivi della programmazione, nonche' della meritorieta' del medesimo sotto il profilo dell'efficienza e dell'efficacia. 7. Una quota del fondo, determinata annualmente dalla Giunta provinciale sulla base delle richieste delle comunita' montane, da presentarsi secondo criteri e modalita' stabiliti dalla Giunta stessa con propria deliberazione, e' destinata al finanziamento degli oneri derivanti dalla formazione dei relativi piani di sviluppo e dei rispettivi progetti, nonche' della spesa derivante dalla formazione dei piani territoriali di coordinamento. All'assegnazione dei fondi provvede la Giunta provinciale in relazione all'ammontare dei fabbisogni finanziari di ciascuna comunita' montana, sentito il Comitato di cui al comma 5. 8. Le somme assegnate alle comunita' montane ai sensi del presente articolo sono iscritte nei bilanci in appositi capitoli di entrate e di uscita per essere utilizzate con vincolo di destinazione. All'erogazione delle somme stesse provvede periodicamente la Giunta provinciale.