Art. 22.
                   Fondo per le zone svantaggiate
 
  1. E' istituito il fondo per le  zone  svantaggiate,  destinato  al
finanziamento  di  investimenti  pubblici  realizzati dalle comunita'
montane, per l'attuazione dei progetti mirati di cui all'articolo 21,
nonche' di progetti volti al superamento di  fenomeni  temporanei  di
crisi    delle   attivita'   economiche,   ovvero   al   mantenimento
dell'identita' linguistica e culturale della popolazione.
  2. Il fondo e' iscritto nel bilancio di previsione della  Provincia
ed  e' alimentato dai contributi speciali dello Stato in favore delle
comunita' montane, nonche' da stanziamenti integrativi a  carico  del
bilancio provinciale.
  3.  La Giunta provinciale stabilisce, con propria deliberazione, le
priorita' per l'accesso al fondo.
  4. Con la deliberazione di cui al comma 3,  la  Giunta  provinciale
determina   altresi'   i   requisiti   dei  progetti  ammissibili  al
finanziamento a carico del fondo, nel rispetto dei principi stabiliti
dalla presente legge, nonche' le modalita' e i termini  per  la  loro
presentazione.
  5.  La  Giunta provinciale, sentito il Comitato per la formulazione
dei progetti e dei piani di intervento  della  Provincia,  approva  i
progetti  ritenuti  meritevoli  determinando  per  ciascuno  le spese
ammissibili ad agevolazione,  l'entita'  dell'agevolazione  medesima,
fino   alla  concorrenza  della  spesa  ammissibile  complessiva,  le
modalita' per la definizione dei rapporti  finanziari,  nonche'  ogni
altra  prescrizione  necessaria a garantire una migliore razionalita'
degli interventi.
  6. Nelle suddette determinazioni la Giunta provinciale tiene  conto
del   contributo   di   ciascun   progetto   agli   obiettivi   della
programmazione, nonche' della  meritorieta'  del  medesimo  sotto  il
profilo dell'efficienza e dell'efficacia.
  7.  Una  quota  del  fondo,  determinata  annualmente  dalla Giunta
provinciale sulla base delle richieste delle  comunita'  montane,  da
presentarsi secondo criteri e modalita' stabiliti dalla Giunta stessa
con  propria deliberazione, e' destinata al finanziamento degli oneri
derivanti dalla formazione dei  relativi  piani  di  sviluppo  e  dei
rispettivi  progetti,  nonche' della spesa derivante dalla formazione
dei piani territoriali di coordinamento. All'assegnazione  dei  fondi
provvede   la  Giunta  provinciale  in  relazione  all'ammontare  dei
fabbisogni finanziari  di  ciascuna  comunita'  montana,  sentito  il
Comitato di cui al comma 5.
  8.  Le somme assegnate alle comunita' montane ai sensi del presente
articolo sono iscritte nei bilanci in appositi capitoli di entrate  e
di   uscita  per  essere  utilizzate  con  vincolo  di  destinazione.
All'erogazione delle somme stesse provvede periodicamente  la  Giunta
provinciale.