Art. 24. Criteri di comportamento gestionale 1. Ai fini dell'approvazione di disegni di legge nonche' di progetti, piani, programmi e norme regolamentari, la Giunta provinciale determina criteri e modalita' per il preventivo esame dei medesimi da parte delle strutture competenti in materia di programmazione e di finanza, rispettivamente per la conformita' agli obiettivi della programmazione e alle disposizioni della presente legge, nonche' per la coerenza con le linee della politica finanziaria provinciale. 2. La Giunta provinciale e i competenti organi degli enti dipendenti dalla Provincia definiscono i criteri per l'attuazione del controllo di gestione.