Art. 24.
                 Criteri di comportamento gestionale
 
  1.  Ai  fini  dell'approvazione  di  disegni  di  legge  nonche' di
progetti,  piani,  programmi  e  norme   regolamentari,   la   Giunta
provinciale determina criteri e modalita' per il preventivo esame dei
medesimi   da   parte   delle  strutture  competenti  in  materia  di
programmazione e di finanza, rispettivamente per la conformita'  agli
obiettivi  della  programmazione  e  alle disposizioni della presente
legge,  nonche'  per  la  coerenza  con  le  linee   della   politica
finanziaria provinciale.
  2.   La  Giunta  provinciale  e  i  competenti  organi  degli  enti
dipendenti dalla Provincia definiscono i criteri per l'attuazione del
controllo di gestione.