Art. 26.
                    Rapporti annuali e verifiche
 
  1. La Giunta provinciale, in sede di presentazione  del  rendiconto
generale,   presenta   al  Consiglio  un  rapporto  sulla  situazione
economica, sociale e ambientale della provincia e un  rapporto  sullo
stato  di  attuazione  del  programma  di  sviluppo provinciale e dei
progetti,  evidenziando  in  particolare i risultati conseguiti e gli
effetti dell'intervento pubblico, commisurati secondo quanto previsto
dal comma 3 dell'articolo 19.
  2.  La  Giunta  provinciale  sottopone  annualmente  all'esame  del
Comitato  per  la  programmazione  i  rapporti  di  cui  al  presente
articolo.
  3.  Le  comunita'  montane  procedono  alla  verifica  annuale  dei
rispettivi programmi di sviluppo sulla base dei rispettivi statuti in
modo  che  sia  assicurata un'ampia partecipazione dei comuni e delle
espressioni rappresentative operanti nel territorio e ne comunicano i
risultati alla Giunta provinciale.