Art. 26. Rapporti annuali e verifiche 1. La Giunta provinciale, in sede di presentazione del rendiconto generale, presenta al Consiglio un rapporto sulla situazione economica, sociale e ambientale della provincia e un rapporto sullo stato di attuazione del programma di sviluppo provinciale e dei progetti, evidenziando in particolare i risultati conseguiti e gli effetti dell'intervento pubblico, commisurati secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 19. 2. La Giunta provinciale sottopone annualmente all'esame del Comitato per la programmazione i rapporti di cui al presente articolo. 3. Le comunita' montane procedono alla verifica annuale dei rispettivi programmi di sviluppo sulla base dei rispettivi statuti in modo che sia assicurata un'ampia partecipazione dei comuni e delle espressioni rappresentative operanti nel territorio e ne comunicano i risultati alla Giunta provinciale.