Art. 27.
                            Consultazioni
 
  1.  Per   un   confronto   sull'attivita'   di   attuazione   della
programmazione,  nonche'  sull'aggiornamento  degli  obiettivi  della
stessa, la Giunta provinciale consulta i soggetti di cui ai commi 4 e
5 dell'articolo 11.
  2. Delle  risultanze  complessive  di  dette  consultazioni  verra'
predisposta   un'apposita   relazione   da   inviare   al   Consiglio
provinciale.