Art. 27. Consultazioni 1. Per un confronto sull'attivita' di attuazione della programmazione, nonche' sull'aggiornamento degli obiettivi della stessa, la Giunta provinciale consulta i soggetti di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 11. 2. Delle risultanze complessive di dette consultazioni verra' predisposta un'apposita relazione da inviare al Consiglio provinciale.