Art. 28.
                   Comitato per la programmazione
 
  1. Presso la Presidenza della Giunta provinciale e'  costituito  il
Comitato  per  la  programmazione  nominato  dalla  Giunta stessa. Il
Comitato rimane in carica per la durata della legislatura nella quale
e' avvenuta la nomina.
  2. Il Comitato elabora, sulla base degli  indirizzi  forniti  dalla
Giunta   provinciale,  le  linee  di  ricerca  e  d'impostazione  del
programma di sviluppo provinciale; esprime i  pareri  previsti  dalla
presente  legge,  nonche' quelli eventualmente richiesti dalla Giunta
provinciale;  da'  parere  circa  la   congruita'   degli   atti   di
programmazione  delle comunita' montane prima dell'approvazione degli
stessi.
  3.  Il  Comitato  e'  presieduto  dal   Presidente   della   Giunta
provinciale, o da un assessore dallo stesso delegato, ed e' composto:
   a)  da  sette  esperti,  competenti  in materia di programmazione,
designati dalla Giunta provinciale, fra  cui  almeno  un  esperto  in
materia  di  pianificazione  territoriale  ed  un  esperto in materie
sociali;
   b)  da  due  esperti,  con  specifiche  competenze  nelle  materie
indicate  alla  lettera  a), designati uno ciascuno dal Coordinamento
provinciale imprenditori e dalla Camera di commercio;
   c)  da  un  esperto  nelle  materie  indicate  nella  lettera  a),
designato dalla rappresentanza dei comuni.
  4.  Le  funzioni  di  segretario  sono  svolte  da  un  funzionario
provinciale.
  5. Il Comitato puo' disporre la costituzione al proprio interno  di
sottocomitati per la trattazione di specifici argomenti.
  6.  Alle sedute del Comitato partecipano i dirigenti generali della
Provincia,  i  dirigenti  indicati  dall'articolo   5   della   legge
provinciale  29 aprile 1983, n. 12 concernente "Nuovo ordinamento dei
servizi e del personale della Provincia  autonoma  di  Trento",  come
modificato  da  ultimo  dall'articolo  55  della  legge provinciale 2
febbraio 1996, n. 1, nonche' il dirigente del servizio competente  in
materia di programmazione.
  7.  Ai  componenti ed al segretario del Comitato sono corrisposti i
compensi stabiliti dalla normativa provinciale vigente in materia.