Art. 28. Comitato per la programmazione 1. Presso la Presidenza della Giunta provinciale e' costituito il Comitato per la programmazione nominato dalla Giunta stessa. Il Comitato rimane in carica per la durata della legislatura nella quale e' avvenuta la nomina. 2. Il Comitato elabora, sulla base degli indirizzi forniti dalla Giunta provinciale, le linee di ricerca e d'impostazione del programma di sviluppo provinciale; esprime i pareri previsti dalla presente legge, nonche' quelli eventualmente richiesti dalla Giunta provinciale; da' parere circa la congruita' degli atti di programmazione delle comunita' montane prima dell'approvazione degli stessi. 3. Il Comitato e' presieduto dal Presidente della Giunta provinciale, o da un assessore dallo stesso delegato, ed e' composto: a) da sette esperti, competenti in materia di programmazione, designati dalla Giunta provinciale, fra cui almeno un esperto in materia di pianificazione territoriale ed un esperto in materie sociali; b) da due esperti, con specifiche competenze nelle materie indicate alla lettera a), designati uno ciascuno dal Coordinamento provinciale imprenditori e dalla Camera di commercio; c) da un esperto nelle materie indicate nella lettera a), designato dalla rappresentanza dei comuni. 4. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario provinciale. 5. Il Comitato puo' disporre la costituzione al proprio interno di sottocomitati per la trattazione di specifici argomenti. 6. Alle sedute del Comitato partecipano i dirigenti generali della Provincia, i dirigenti indicati dall'articolo 5 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 concernente "Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento", come modificato da ultimo dall'articolo 55 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1, nonche' il dirigente del servizio competente in materia di programmazione. 7. Ai componenti ed al segretario del Comitato sono corrisposti i compensi stabiliti dalla normativa provinciale vigente in materia.