Art. 3. Partecipazione 1. La Provincia garantisce la partecipazione dei comuni e delle comunita' montane alla formazione degli atti di programma al fine di corrispondere, in armonia con gli obiettivi di cui all'articolo 1, alle esigenze delle comunita' da essi rappresentate e di valorizzarne le autonome funzioni. 2. La Provincia promuove consultazioni e accordi con il sistema delle imprese per l'integrazione dei rispettivi programmi. 3. La Provincia assicura altresi' la partecipazione degli altri enti pubblici e delle rappresentanze sindacali, economiche, sociali e culturali, alla formazione del programma di sviluppo provinciale.