Art. 3.
                           Partecipazione
 
  1. La Provincia garantisce la partecipazione  dei  comuni  e  delle
comunita'  montane alla formazione degli atti di programma al fine di
corrispondere, in armonia con gli obiettivi di  cui  all'articolo  1,
alle esigenze delle comunita' da essi rappresentate e di valorizzarne
le autonome funzioni.
  2.  La  Provincia  promuove  consultazioni e accordi con il sistema
delle imprese per l'integrazione dei rispettivi programmi.
  3. La Provincia assicura altresi'  la  partecipazione  degli  altri
enti pubblici e delle rappresentanze sindacali, economiche, sociali e
culturali, alla formazione del programma di sviluppo provinciale.