Art. 30. Disposizioni per i comitati per la formulazione dei progetti e per la qualificazione della spesa pubblica 1. Sono istituiti un comitato per la formulazione dei progetti e dei piani di intervento della Provincia e un comitato per la qualificazione della spesa pubblica. La composizione e i compiti di tali comitati sono stabiliti dal programma di sviluppo provinciale. Ai comitati medesimi si applica quanto disposto dall'articolo 5 della legge provinciale 10 marzo 1986, n. 7 concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)".