Art. 30.
           Disposizioni per i comitati per la formulazione
      dei progetti e per la qualificazione della spesa pubblica
 
  1. Sono istituiti un comitato per la formulazione  dei  progetti  e
dei  piani  di  intervento  della  Provincia  e  un  comitato  per la
qualificazione della spesa pubblica. La composizione e i  compiti  di
tali  comitati  sono stabiliti dal programma di sviluppo provinciale.
Ai comitati medesimi si applica quanto disposto dall'articolo 5 della
legge provinciale 10 marzo 1986, n. 7 concernente  "Disposizioni  per
la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale della Provincia
autonoma di Trento (legge finanziaria)".