Art. 31. Modifiche all'articolo 1 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 1. All'articolo 1 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come modificato dall'articolo 4 della legge provinciale 30 luglio 1984, n. 2, il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Il bilancio pluriennale e' redatto in termini di competenza e copre un periodo non inferiore a tre anni. Esso e' approvato con legge di approvazione del bilancio annuale".