Art. 31.
          Modifiche all'articolo 1 della legge provinciale
                       14 settembre 1979, n. 7
 
  1. All'articolo 1 della legge provinciale 14 settembre 1979, n.  7,
come  modificato  dall'articolo  4  della legge provinciale 30 luglio
1984, n. 2, il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Il bilancio
pluriennale e' redatto in termini di competenza e  copre  un  periodo
non inferiore a tre anni. Esso e' approvato con legge di approvazione
del bilancio annuale".