Art. 32. Modifiche all'articolo 5 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 1. All'articolo 5 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come modificato dall'articolo 4 della legge provinciale 30 luglio 1984, n. 2, il terzo comma e' sostituito dal seguente: "Le spese sono ripartite in settori funzionali disposti con riferimento ad aggregazioni organiche di competenze e, nell'ambito di questi, per programmi, titoli, servizi e rubriche in relazione, rispettivamente, ai complessi coordinati di attivita', ai principali aggregati economici, alle strutture che gestiscono le attivita' e alla natura degli interventi. Le spese possono inoltre essere classificate in relazione ad elementi caratterizzanti e significativi del programma di sviluppo provinciale. Qualora i criteri di classificazione adottati comportino variazioni rispetto alla classificazione delle spese nel bilancio annuale, il bilancio pluriennale, al fine di assicurare il necessario raccordo, dovra' comunque indicare per le diverse ripartizioni di spesa i capitoli e gli articoli del bilancio annuale". 2. All'articolo 5 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come modificato dall'articolo 4 della legge provinciale 30 luglio 1984, n. 2, dopo il terzo comma e' inserito il seguente: "L'individuazione dei progetti nel bilancio pluriennale e' effettuata in relazione agli interventi che presentano i requisiti previsti dalla legge provinciale concernente: "Nuova disciplina della programmazione di sviluppo e adeguamento delle norme in materia di contabilita' e di zone svantaggiate", con riferimento in particolare ai progetti strategici e agli altri progetti approvati dalla Giunta provinciale. In mancanza di specifica individuazione il bilancio pluriennale indica comunque gli elementi finanziari dei progetti in apposite parti descrittive". 3. All'articolo 5 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come modificato dall'articolo 4 della legge provinciale 30 luglio 1984, n. 2, il quarto comma e' sostituito dal seguente: "Le disposizioni relative alla classificazione delle entrate e delle spese di cui al presente articolo possono essere attuate anche attraverso modalita' di riclassificazione delle stesse in relazione ai codici di individuazione previsti per ciascun capitolo o articolo del bilancio annuale". 4. All'articolo 5 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come modificato dall'articolo 4 della legge provinciale 30 luglio 1984, n. 2, l'ottavo comma e' sostituito dal seguente: "Il quadro riassuntivo riporta le entrate e le spese ripartite secondo i criteri di classificazione previsti dal presente articolo".