Art. 32.
          Modifiche all'articolo 5 della legge provinciale
                       14 settembre 1979, n. 7
 
  1. All'articolo 5 della legge provinciale 14 settembre 1979, n.  7,
come  modificato  dall'articolo  4  della legge provinciale 30 luglio
1984, n. 2, il terzo comma e' sostituito dal seguente:
  "Le  spese  sono  ripartite  in  settori  funzionali  disposti  con
riferimento ad aggregazioni organiche di competenze e, nell'ambito di
questi,  per  programmi,  titoli,  servizi  e  rubriche in relazione,
rispettivamente, ai complessi coordinati di attivita', ai  principali
aggregati  economici,  alle  strutture  che gestiscono le attivita' e
alla natura degli  interventi.    Le  spese  possono  inoltre  essere
classificate in relazione ad elementi caratterizzanti e significativi
del  programma  di  sviluppo  provinciale.    Qualora  i  criteri  di
classificazione  adottati   comportino   variazioni   rispetto   alla
classificazione   delle  spese  nel  bilancio  annuale,  il  bilancio
pluriennale, al fine di assicurare  il  necessario  raccordo,  dovra'
comunque  indicare  per le diverse ripartizioni di spesa i capitoli e
gli articoli del bilancio annuale".
  2. All'articolo 5 della legge provinciale 14 settembre 1979, n.  7,
come modificato dall'articolo 4 della  legge  provinciale  30  luglio
1984,   n.   2,   dopo  il  terzo  comma  e'  inserito  il  seguente:
"L'individuazione dei progetti nel bilancio pluriennale e' effettuata
in relazione agli interventi  che  presentano  i  requisiti  previsti
dalla   legge   provinciale   concernente:  "Nuova  disciplina  della
programmazione di sviluppo e adeguamento delle norme  in  materia  di
contabilita'  e di zone svantaggiate", con riferimento in particolare
ai progetti strategici e agli altri progetti approvati  dalla  Giunta
provinciale.  In  mancanza  di  specifica  individuazione il bilancio
pluriennale indica comunque gli elementi finanziari dei  progetti  in
apposite parti descrittive".
  3. All'articolo 5 della legge provinciale 14 settembre 1979, n.  7,
come  modificato  dall'articolo  4  della legge provinciale 30 luglio
1984, n. 2, il quarto comma e' sostituito dal seguente:
  "Le disposizioni relative  alla  classificazione  delle  entrate  e
delle  spese di cui al presente articolo possono essere attuate anche
attraverso modalita' di riclassificazione delle stesse  in  relazione
ai  codici di individuazione previsti per ciascun capitolo o articolo
del bilancio annuale".
  4. All'articolo 5 della legge provinciale 14 settembre 1979, n.  7,
come modificato dall'articolo 4 della  legge  provinciale  30  luglio
1984,  n.  2,  l'ottavo  comma e' sostituito dal seguente: "Il quadro
riassuntivo riporta le entrate e le spese ripartite secondo i criteri
di classificazione previsti dal presente articolo".