Art. 33. Abrogazione dell'articolo 6 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 1. L'articolo 6 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come modificato con l'articolo 4 della legge provinciale 30 luglio 1984, n. 2, e' abrogato.