Art. 33.
         Abrogazione dell'articolo 6 della legge provinciale
                       14 settembre 1979, n. 7
 
  1. L'articolo 6 della legge provinciale 14 settembre  1979,  n.  7,
come  modificato  con  l'articolo 4 della legge provinciale 30 luglio
1984, n. 2, e' abrogato.