Art. 34.
                      Modifiche all'articolo 7
           della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7
 
  1.  All'articolo 7 della legge provinciale 14 settembre 1979, n.  7
il primo comma e' sostituito dal seguente:
  "Le leggi provinciali che prevedono nuove o maggiori spese relative
ad attivita' o  interventi  a  carattere  continuativo  o  ricorrente
determinano  la  spesa  prevista  per  ciascun  anno di validita' del
bilancio   pluriennale,   rinviando   l'eventuale    rideterminazione
dell'entita'  della  stessa  spesa  alla  legge  di  bilancio,  se la
medesima e' di parte corrente, o alla legge finanziaria, se la stessa
e' in conto capitale".