Art. 34. Modifiche all'articolo 7 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 1. All'articolo 7 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 il primo comma e' sostituito dal seguente: "Le leggi provinciali che prevedono nuove o maggiori spese relative ad attivita' o interventi a carattere continuativo o ricorrente determinano la spesa prevista per ciascun anno di validita' del bilancio pluriennale, rinviando l'eventuale rideterminazione dell'entita' della stessa spesa alla legge di bilancio, se la medesima e' di parte corrente, o alla legge finanziaria, se la stessa e' in conto capitale".