Art. 36. Modifiche all'articolo 13 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 1. All'articolo 13 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come modificato dall'articolo 4 della legge provinciale 30 luglio 1984, n. 2, il primo comma e' sostituito dal seguente: "Gli stanziamenti di competenza di cui al numero 2) del secondo comma dell'articolo 12, sono iscritti nel bilancio nella misura necessaria per lo svolgimento delle attivita' e degli interventi che, in base alle leggi vigenti, alle prescrizioni stabilite dal programma di sviluppo provinciale ed ai fabbisogni di spesa previsti nei programmi di intervento e nei progetti della Provincia, si prevede daranno luogo nel corso dell'esercizio ad impegni di spesa ai sensi dell'articolo 55". 2. All'articolo 13 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come modificato dall'articolo 4 della legge provinciale 30 luglio 1984, n. 2, il secondo comma e' abrogato. 3. All'articolo 13 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come modificato dall'articolo 4 della legge provinciale 30 luglio 1984, n. 2, al terzo comma le parole "nonche' a norma del terzo e quarto comma dell'articolo 55" sono sostituite dalle seguenti "nonche' a norma dell'articolo 55".