Art. 36.
                      Modifiche all'articolo 13
           della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7
 
  1. All'articolo 13 della legge provinciale 14  settembre  1979,  n.
7,  come modificato dall'articolo 4 della legge provinciale 30 luglio
1984, n. 2, il primo comma e' sostituito dal seguente:
  "Gli stanziamenti di competenza di cui al  numero  2)  del  secondo
comma  dell'articolo  12,  sono  iscritti  nel  bilancio nella misura
necessaria per lo svolgimento delle attivita' e degli interventi che,
in base alle leggi vigenti, alle prescrizioni stabilite dal programma
di sviluppo provinciale  ed  ai  fabbisogni  di  spesa  previsti  nei
programmi  di  intervento  e nei progetti della Provincia, si prevede
daranno luogo nel corso dell'esercizio ad impegni di spesa  ai  sensi
dell'articolo 55".
  2.  All'articolo  13  della legge provinciale 14 settembre 1979, n.
7, come modificato dall'articolo 4 della legge provinciale 30  luglio
1984, n. 2, il secondo comma e' abrogato.
  3.  All'articolo  13  della legge provinciale 14 settembre 1979, n.
7, come modificato dall'articolo 4 della legge provinciale 30  luglio
1984,  n.  2,  al  terzo comma le parole "nonche' a norma del terzo e
quarto  comma  dell'articolo  55"  sono  sostituite  dalle   seguenti
"nonche' a norma dell'articolo 55".