Art. 38.
                      Modifiche all'articolo 19
           della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7
 
  1.  All'articolo  19  della legge provinciale 14 settembre 1979, n.
7, come modificato dall'articolo 44, comma 3, della legge provinciale
12 settembre 1994, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  il  secondo  periodo  del  secondo  comma  e'  sostituito  dal
seguente:
  "Per   ogni   settore   funzionale  le  spese  sono  ripartite  con
riferimento ai criteri e alle modalita' previste dall'articolo 5.";
   b) il terzo comma e' sostituito dal seguente:
  "Nell'ambito  di  ciascuna  rubrica  le  spese  sono  ripartite  in
capitoli  secondo  il  loro oggetto. Il capitolo costituisce l'unita'
fondamentale  per  la  classificazione  delle  spese  e  puo'  essere
suddiviso  in  articoli qualora sia ritenuto opportuno ai fini di una
piu' puntuale analisi della spesa ovvero con riferimento a criteri di
riclassificazione della medesima.";
   c) il quarto comma e' abrogato;
   d) il sesto comma e' sostituito dal seguente:
  "La numerazione dei settori,  dei  programmi,  dei  servizi,  delle
rubriche e dei capitoli e' progressiva, ma puo' essere discontinua.";
   e) l'ottavo comma e' abrogato;
   f) il nono comma e' abrogato;
   g)  dopo  il  decimo  comma  e' aggiunto il seguente: "Il bilancio
contiene  un   riepilogo   delle   spese   secondo   i   criteri   di
classificazione previsti dal presente articolo".