Art. 38. Modifiche all'articolo 19 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 1. All'articolo 19 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come modificato dall'articolo 44, comma 3, della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il secondo periodo del secondo comma e' sostituito dal seguente: "Per ogni settore funzionale le spese sono ripartite con riferimento ai criteri e alle modalita' previste dall'articolo 5."; b) il terzo comma e' sostituito dal seguente: "Nell'ambito di ciascuna rubrica le spese sono ripartite in capitoli secondo il loro oggetto. Il capitolo costituisce l'unita' fondamentale per la classificazione delle spese e puo' essere suddiviso in articoli qualora sia ritenuto opportuno ai fini di una piu' puntuale analisi della spesa ovvero con riferimento a criteri di riclassificazione della medesima."; c) il quarto comma e' abrogato; d) il sesto comma e' sostituito dal seguente: "La numerazione dei settori, dei programmi, dei servizi, delle rubriche e dei capitoli e' progressiva, ma puo' essere discontinua."; e) l'ottavo comma e' abrogato; f) il nono comma e' abrogato; g) dopo il decimo comma e' aggiunto il seguente: "Il bilancio contiene un riepilogo delle spese secondo i criteri di classificazione previsti dal presente articolo".