Art. 39. Modifiche all'articolo 22 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 1. All'articolo 22 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come modificato dall'articolo 5 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Con deliberazione della Giunta provinciale, soggetta alla registrazione della Corte dei conti, sono prelevate da tale fondo ed iscritte in aumento agli stanziamenti dei capitoli di spesa le somme occorrenti per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio relative ai capitoli di cui al terzo comma, che riguardino spese non prevedibili al momento della formazione dei bilanci e per le quali, qualora impegnino i bilanci futuri, sia prevista la necessaria copertura finanziaria con gli stanziamenti gia' autorizzati sul bilancio pluriennale."; b) il quarto comma, cosi' come sostituito con l'articolo 5 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2, e' sostituito dal seguente: "Il rendiconto generale della Provincia riporta un elenco delle deliberazioni di cui al secondo comma, per le quali si e' proceduto ai prelevamenti dal fondo di cui al presente articolo".