Art. 39.
                      Modifiche all'articolo 22
           della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7
 
  1.  All'articolo  22  della legge provinciale 14 settembre 1979, n.
7, come modificato dall'articolo 5 della legge provinciale 28 gennaio
1991, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
   "Con  deliberazione  della  Giunta  provinciale,   soggetta   alla
registrazione  della Corte dei conti, sono prelevate da tale fondo ed
iscritte in aumento agli stanziamenti dei capitoli di spesa le  somme
occorrenti   per   provvedere   alle   eventuali   deficienze   delle
assegnazioni di bilancio relative ai capitoli di cui al terzo  comma,
che  riguardino spese non prevedibili al momento della formazione dei
bilanci e per le quali,  qualora  impegnino  i  bilanci  futuri,  sia
prevista  la  necessaria  copertura  finanziaria con gli stanziamenti
gia' autorizzati sul bilancio pluriennale.";
   b) il quarto comma, cosi' come sostituito con l'articolo  5  della
legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2, e' sostituito dal seguente:
   "Il  rendiconto  generale  della Provincia riporta un elenco delle
deliberazioni di cui al secondo comma, per le quali si  e'  proceduto
ai prelevamenti dal fondo di cui al presente articolo".