Art. 40.
                      Modifiche all'articolo 26
           della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7
 
  1.  All'articolo  26  della legge provinciale 14 settembre 1979, n.
7, come sostituito dall'articolo 4 della legge provinciale 30  luglio
1984, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  la  rubrica  e' sostituita dalla seguente "Legge finanziaria e
provvedimenti legislativi collegati";
   b) al primo comma sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) tra le parole "Al fine di adeguare" e le  parole  "le  uscite"
sono inserite le seguenti parole "le entrate e";
    2)  e' aggiunta la seguente frase: "La legge finanziaria non puo'
introdurre nuove imposte, tasse e contributi.";
   c) dopo il primo comma e' aggiunto il seguente:
  "La Giunta provinciale puo' presentare  al  Consiglio  provinciale,
contemporaneamente ai provvedimenti di cui al primo comma, uno o piu'
disegni di legge collegati necessari per l'attuazione dei interventi,
anche di settore, previsti dalla manovra di finanza pubblica".