Art. 40. Modifiche all'articolo 26 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 1. All'articolo 26 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come sostituito dall'articolo 4 della legge provinciale 30 luglio 1984, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente "Legge finanziaria e provvedimenti legislativi collegati"; b) al primo comma sono apportate le seguenti modificazioni: 1) tra le parole "Al fine di adeguare" e le parole "le uscite" sono inserite le seguenti parole "le entrate e"; 2) e' aggiunta la seguente frase: "La legge finanziaria non puo' introdurre nuove imposte, tasse e contributi."; c) dopo il primo comma e' aggiunto il seguente: "La Giunta provinciale puo' presentare al Consiglio provinciale, contemporaneamente ai provvedimenti di cui al primo comma, uno o piu' disegni di legge collegati necessari per l'attuazione dei interventi, anche di settore, previsti dalla manovra di finanza pubblica".