Art. 41.
                      Modifiche all'articolo 26
           della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7
 
  1.  All'articolo  27  della legge provinciale 14 settembre 1979, n.
7, come da ultimo modificato dall'articolo 44, commi  8  e  9,  della
legge  provinciale  12  settembre 1994, n. 4, dopo il quarto comma e'
inserito il seguente:
  "La Giunta provinciale, con le modalita' di cui al quarto comma, e'
altresi' autorizzata a:
   a) trasferire, in termini di competenza e di cassa, disponibilita'
esistenti nell'ambito di capitoli dello stesso titolo e programma  di
spesa  e  favore  dei  capitoli  del  medesimo  titolo  e  programma,
destinati all'attuazione di interventi cofinanziati  dalla  Comunita'
europea o dallo Stato;
   b)  disporre storni di fondi fra i capitoli di spesa del bilancio,
limitatamente agli stanziamenti di cassa".