Art. 41. Modifiche all'articolo 26 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 1. All'articolo 27 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come da ultimo modificato dall'articolo 44, commi 8 e 9, della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4, dopo il quarto comma e' inserito il seguente: "La Giunta provinciale, con le modalita' di cui al quarto comma, e' altresi' autorizzata a: a) trasferire, in termini di competenza e di cassa, disponibilita' esistenti nell'ambito di capitoli dello stesso titolo e programma di spesa e favore dei capitoli del medesimo titolo e programma, destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dalla Comunita' europea o dallo Stato; b) disporre storni di fondi fra i capitoli di spesa del bilancio, limitatamente agli stanziamenti di cassa".