Art. 42. Modifiche all'articolo 29 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 1. All'articolo 29 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come da ultimo modificato dall'articolo 33, comma 5, della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il primo comma e' sostituito dal seguente: "Salvo quanto disposto dagli articoli 20, 21, 22 e 23, nonche' dal quarto e quinto comma dell'articolo 27, e' vietato il trasporto, con atto amministrativo, di somme da un capitolo all'altro del bilancio, sia per quanto riguarda gli stanziamenti di competenza che per quelli di cassa."; b) al terzo comma sono soppresse le parole ", ai sensi del quarto comma dell'articolo 19,".