Art. 42.
                      Modifiche all'articolo 29
           della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7
 
  1. All'articolo 29 della legge provinciale 14  settembre  1979,  n.
7,  come  da ultimo modificato dall'articolo 33, comma 5, della legge
provinciale 3 settembre 1993,  n.  23,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
   a) il primo comma e' sostituito dal seguente:
   "Salvo quanto disposto dagli articoli 20, 21, 22 e 23, nonche' dal
quarto  e quinto comma dell'articolo 27, e' vietato il trasporto, con
atto amministrativo, di somme da un capitolo all'altro del  bilancio,
sia per quanto riguarda gli stanziamenti di competenza che per quelli
di cassa.";
   b)  al terzo comma sono soppresse le parole ", ai sensi del quarto
comma dell'articolo 19,".